IL NOSTRO STATUTO
FIORE (Federazione Italiana Organismi e Reti Educative)
atto costitutivo e statuto conforme all’originale registrato all’Ufficio del Registro di Roma 5 il 27 Febbraio 2001 avente repertorio N.2181
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Articolo 1
Denominazione
E’ costituita l’Associazione denominata Federazione Italiana Organismi e Reti Educative in breve “FIORE” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
FIORE è composto dai fondatori e dalle Associazioni, Cooperative, Enti, Società ed altri Organismi che operano a diverso titolo in campo educativo, nonché le loro Reti, Unioni, Consorzi o altre forme di raggruppamento,sinteticamente definiti Enti.
Articolo 2
Sede e Durata
La sede nazionale dell’Associazione, al momento della costituzione, è a Roma ma può essere modificata con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
La Federazione opera su tutto il territorio nazionale e all’estero, con riguardo ai Paesi dell’Europa e in particolare dell’Unione Europea.
Sia in Italia che all’estero la Federazione ha la facoltà di attivare strutture periferiche federate secondo le necessità occorrenti per il perseguimento degli scopi di cui all’articolo 3.Le modalità di nascita, vita e chiusura sono stabilite dal Regolamento.
L’Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento è regolato dall’articolo 19.
Articolo 3
Scopi e finalità
L’Associazione intende, attraverso la promozione e realizzazione di progetti educativi e di solidarietà sociale:
- promuovere e valorizzare nell’ambito dell’economia sociale le attività educative destinate alla tutela ed alla concreta esigibilità dei diritti, della dignità e della qualità della vita e di un ambiente sano per i bambini e ragazzi, per i loro genitori, per le famiglie, per gli anziani, in particolare per i soggetti deboli e per tutte le persone suscettibili di interventi miranti a favorire o sviluppare la cittadinanza attiva;
- individuare ogni causa di disagio sociale generata dalla negazione dei diritti civili dei soggetti di cui al punto precedente ed attivarsi per sensibilizzare l’opinione pubblica e gli interlocutori istituzionali, nonché intervenire direttamente ove possibile al fine di garantire la tutela e l’esigibilità di tali diritti;
- promuovere la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale dei membri degli organismi e reti aderenti sia a livello manageriale che tecnico operativa;
- promuovere l’applicazione della qualità del servizio e la relativa certificazione per gli organismi e reti aderenti;
- svolgere azione di rappresentanza e di tutela dei propri Enti associati e delle persone che vi aderiscono.
La federazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
Articolo 4
Attività
L’Associazione, per le finalità e gli scopi previsti dall’art. 3:
- utilizza tutti i mezzi di comunicazione e marketing per sostenere i propri scopi e finalità, tra cui ad esempio cura l’edizione di pubblicazioni anche periodiche, promuove e sostiene la produzione di programmi radiofonici, televisivi, telematici, ecc.
- organizza, anche per i non soci, corsi di formazione, seminari, dibattiti e manifestazioni pubbliche a carattere scientifico, sociale e culturale, indice premi, concede borse di studio e svolge ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi e finalità sociali;
- fornisce consulenze e documentazione sui temi educativi, anche in correlazione con i temi più generali dei diritti della persona;
- promuove iniziative proprie o in collaborazione, in particolare su: sostegno ai diritti dei bambini e ragazzi, educazione alla legalità, alla solidarietà ed alla responsabilità civile, prevenzione del disagio psico-sociale dell’infanzia, dell’adolescenza e dei giovani, prevenzione degli abusi, della violenza e dei maltrattamenti su bambine, bambini, ragazze e ragazzi, sviluppo economico, sociale ed umano sostenibile, finanza etica, integrazione dei migranti, impegno contro la xenofobia, il razzismo e l’esclusione sociale, impegno contro la negazione dei diritti civili di adulti e bambini, pari opportunità.
Articolo 5
Soci
Si diventa soci inoltrando la domanda di iscrizione secondo le modalità che saranno successivamente definite dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio si acquisisce dopo l’accettazione da parte della Consiglio Direttivo e dopo aver pagato le quote sociali previste per l’anno in corso.
I richiedenti con la presentazione della domanda di adesione si impegnano a rispettare le deliberazioni ed i regolamenti approvati dagli organi dell’Associazione FIORE.
La federazione non ha titolo alcuno per intervenire in qualsiasi modo nella vita e nelle decisioni. degli associati.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti attivi e passivi. Le cariche sociali non comportano alcuna forma di remunerazione.
I soci, possono essere:
– Soci Fondatori
Sono soci Fondatori le persone fisiche e giuridiche che promuovono la costituzione della federazione e ne firmano l’atto costitutivo.
– Soci Ordinari
Sono soci ordinari gli Enti che aderiscono alla federazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
– Soci Onorari
Sono soci Onorari le personalità eminenti del mondo scientifico, professionale, culturale e sociale che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera in campo educativo. Sono nominati dall’Assemblea e costituiscono il Comitato scientifico. Questo svolge funzioni consultive, d’indirizzo, di supporto, di valutazione della qualità scientifica delle attività scientifiche, culturali e di ricerca della Federazione; elegge un coordinatore tra i suoi membri.
– Soci Sostenitori.
Sono soci sostenitori gli Enti, le Istituzioni e tutti coloro che contribuiscono agli scopi della federazione in modo gratuito mediante conferimento in denaro o in natura o attraverso lo svolgimento di lavoro volontario.
I soci Onorari e Sostenitori possono partecipare come osservatori alle riunioni dell’assemblea dei soci.
Articolo 6
Recesso ed esclusione dei soci
Gli associati perdono la qualità di socio per:
- cessazione delle attività dell’Ente rappresentato
- recesso, comunicato per scritto al Consiglio Direttivo dagli Organi statutari dell’Ente e con effetto dalla data di ricevimento;
- non pagamento delle quote sociali per un anno;
- espulsione per gravi motivi, per palese non condivisione dei valori e degli scopi statutari dell’Associazione, per mancata osservanza delle deliberazioni regolarmente assunte degli organi associativi: fatti che devono essere accertati dal Consiglio Direttivo e rimessi alla deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
Articolo 7
Emblema
L’emblema dell’Associazione è rappresentato da un simbolo che sarà scelto dal Consiglio Direttivo e che potrà comparire su pubblicazioni, oggetti, insegne di proprietà di FIORE e degli Enti aderenti.
Articolo 8
Mezzi e risorse economiche
Le fonti di natura economica dalle quali l’Associazione trae le proprie risorse sono costituite da:
le quote associative versate annualmente dai soci;
i contributi pubblici locali, nazionali, internazionali, i finanziamenti ricevuti per l’esecuzione di progetti specifici e per la stipula di convenzioni;
i contributi derivanti da donazioni e lasciti testamentari di persone ed Enti;
gli eventuali introiti derivanti dalle attività deliberate dal Consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi associativi;
ogni altro bene mobile o immobile, pervenuto all’Associazione a qualunque titolo e relative rendite.
L’Associazione ha la facoltà di assumere lavoratori dipendenti, stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di terzi esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e al raggiungimento degli scopi associativi.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione nonché al momento del suo eventuale scioglimento.
Articolo 9
Quote sociali
La quota associativa viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento della quota sociale annuale entro il termine indicato, toglie il diritto di partecipare a qualsiasi riunione degli organi statutari, ad esprimere il proprio voto o ad esercitare le funzioni previste dalle cariche elettive. Tuttavia il versamento in ritardo della quota, entro il 31 Marzo, sana immediatamente tutte le situazioni sospese previste dal comma precedente.
Il mancato pagamento della quota sociale entro il 31 Marzo porta alla decadenza permanente dalle cariche elettive e alla sostituzione del rappresentante dell’Ente moroso, secondo le modalità previste dallo Statuto.
Il versamento in ritardo della quota, oltre il termine del 31 Marzo, sana la posizione dell’Ente socio all’interno dell’Associazione ma non porta al reintegro nelle cariche ormai decadute.
Il mancato pagamento della quota sociale annuale entro il 31 Dicembre porta alla decadenza permanente dell’Ente socio. La sua riammissione non è più possibile attraverso il pagamento delle quote arretrate, che comunque sono dovute, ma è necessario attivare di nuovo la procedura prevista per l’ammissione.
Articolo 10
Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
Assemblea dei soci; Consiglio Direttivo; Presidente; Segretario Generale; Collegio dei Revisori dei conti; Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono gratuite. Possono essere rimborsate solo le spese vive sostenute e documentate.
Articolo 11
Assemblea
A – Componenti
L’Assemblea è costituita da tutti gli Enti iscritti all’Associazione in regola con il versamento della quota annuale.
Ogni Ente è rappresentato da una persona fisica. Di norma sarà il Presidente ma potrà essere indicata anche un’altra persona purché gli siano attribuiti i poteri per impegnare l’Ente che rappresenta.
Ogni Ente indicherà la persona fisica che lo rappresenta in Associazione, deliberando secondo il proprio statuto e fornendo copia della delibera.
B – Convocazione
L’Assemblea è convocata dal Presidente, mediante comunicazione agli iscritti indicante data, ora, luogo, ordine del giorno della riunione, da effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. La convocazione è fatta dal Presidente della federazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo della federazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
La seconda convocazione deve avvenire almeno due ore dopo la prima convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si ritiene valida con la presenza, anche per delega scritta, della metà degli iscritti più uno. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, presenti in proprio e per delega. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento della federazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il mese di Aprile e ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità.
La convocazione può anche avvenire su richiesta motivata di almeno un terzo degli iscritti o della maggioranza del Consiglio Direttivo: in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dall’arrivo della richiesta.
C – Presidenza
L’Assemblea è presieduta dal Presidente coadiuvato dal Segretario Generale.
In caso di assenza del Presidente è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza dal Consigliere più anziano.
D – Poteri
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- discutere e approvare il bilancio consuntivo;
- discutere e approvare il bilancio preventivo ed il programma delle attività;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero;
- eleggere i membri del Comitato scientifico;
- eleggere i membri del Collegio dei Revisori;
- eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
- deliberare su ogni altra questione ad essa sottoposta dagli organi associativi;
- revocare l’incarico al Consiglio Direttivo nel suo complesso, con conseguente ed immediata decadenza anche degli organi eletti dal Consiglio Direttivo;
- revocare tutte le cariche la cui elezione è di sua competenza;
- decretare l’espulsione di Enti soci secondo quanto indicato nell’articolo 6.
- approvare i regolamenti.
Le deliberazioni di cui ai precedenti punti g), h) e i) sono assunte con la maggioranza dei due terzi e anche contro di esse si può far ricorso ai Probiviri, nei modi che saranno successivamente regolamentati.
L’Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
- deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
Articolo 12
Consiglio Direttivo
A – Componenti
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall’Assemblea.
I Consiglieri sono scelti nell’Assemblea.
Nessun Ente associato può avere più di un rappresentante.
B – Convocazione
Il Consiglio Direttivo tiene le sue riunioni ordinarie ogni due mesi; le sue riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri..
La convocazione può essere richiesta da un terzo dei suoi membri. In questo caso il Presidente riunisce il Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla richiesta. In mancanza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con lettera sottoscritta da un terzo dei membri e le sue deliberazioni sono valide anche in assenza del Presidente.
Il Presidente comunica ai consiglieri la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione almeno sei giorni prima di quello fissato per l’incontro.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.
C – Deliberazioni
Le deliberazioni sono prese a maggioranza, con voto palese e sono sottoscritte dai presenti su apposito verbale. In caso di parità le proposte si intendono respinte.
D – Poteri
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, senza eccezioni di sorta. Il Consiglio Direttivo può delegare e revocare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega.
In particolare i compiti più importanti del Consiglio Direttivo sono:
- eleggere al suo interno il Presidente dell’Associazione, i due Vicepresidenti, il Segretario Generale ed il Tesoriere
- preparare annualmente i bilanci preventivo e consuntivo nonché le relazioni programmatica e consuntiva da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci;
- accettare i nuovi soci e registrarne il recesso nonché accertare la sussistenza delle condizioni per l’espulsione di soci, secondo quanto espresso all’art. 6, punto d);
- stabilire la quota sociale annuale;
- definire le strutture organizzative dell’associazione e dei suoi servizi e stabilirne le funzioni;
- nominare e revocare e al suo interno il Vicepresidente e il Tesoriere;
- decidere sulle proposte del Comitato scientifico;
- istituire, nominare e revocare le cariche non statutarie ritenute opportune per il buon funzionamento dell’Associazione e dei suoi servizi;
- definire il trattamento economico di eventuali collaboratori e dipendenti
E – Durata in carica
I Consiglieri durano in carica per tre esercizi consecutivi e sono rieleggibili.
Nel caso di cessazione dalla carica di un Consigliere nell’arco del triennio, il Consiglio Direttivo può cooptare un altro socio alla carica di Consigliere. La prima Assemblea provvederà alla sua conferma o alla sua sostituzione con altro socio: in ognuno dei due casi il nuovo eletto rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio.
F – Revoche
Nel caso in cui per gravi motivi il Presidente o il Segretario Generale non godano più della fiducia del Consiglio Direttivo, può essere revocata la nomina con una maggioranza qualificata di due terzi.
Articolo 13
Presidente, Vicepresidenti, Segretario Generale, Tesoriere
A – Presidente
Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo delle quali stabilisce l’ordine del giorno. Per motivi ritenuti gravi e urgenti per la vita dell’Associazione, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, esclusi elezioni, nomine o revoche di cariche, ammissione o espulsione di soci, salva ratifica del Consiglio Direttivo entro sette giorni.
- propone il programma delle iniziative ed azioni
- rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in ogni grado e tipo di giurisdizione;
- detiene la firma sociale;
- in caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente vicario
B – Vicepresidenti
I vice presidenti sono al massimo due. Il Vicepresidente vicario, indicato dal Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o se indicato dallo Statuto
C – Segretario Generale
Al Segretario Generale competono le seguenti funzioni:
- predisporre il piano organizzativo approvato dal Consiglio Direttivo
- dirigere, organizzare e controllare l’amministrazione dell’Associazione con funzioni prevalentemente tecniche-operative;
- curare i rapporti dell’Associazione con gli Enti e gli uffici pubblici e privati;
- redigere e tenere i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
- esercitare, su delega del Consiglio Direttivo alcuni poteri dell’ordinaria amministrazione;
- su delega del Presidente può essergli conferita la firma sociale per singoli atti o per un periodo di tempo comunque non superiore a trenta giorni, espressamente indicati nell’atto di delega.
D – Tesoriere
Il Tesoriere:
- provvede all’amministrazione finanziaria
- provvede alla ricerca di sponsor e finanziatori
- tiene i libri contabili e redige la relazione annuale di bilancio;
- cura il tesseramento.
Per l’esercizio delle sue attività può avvalersi della consulenza di persone esterne di provata competenza.
Articolo 15
Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, scelti fra le persone appartenenti agli Enti associati o fra persone estranee di provata competenza.
Ciascuno di essi può, in qualsiasi momento, avere accesso agli atti amministrativi dell’Associazione e controllarne la regolarità.
I Revisori inoltre esprimono il parere sul bilancio dell’esercizio e sull’andamento economico in generale.
I membri del Collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Articolo 16
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, scelti fra le persone appartenenti agli Enti associati o fra persone estranee di provata competenza e moralità.
Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere tra soci, o fra questi e l’Associazione o i suoi organi; esso giudicherà ex-bono et ex-aequo senza formalità di procedura.
I membri del Collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Articolo 17
Commissioni e comitati
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare commissioni di studio e di ricerca, nonché comitati scientifici, organizzativi e d’onore, con funzioni di consulenza, promozione culturale, formazione professionale, analisi e verifica qualitativa dell’operato svolto dall’Associazione a garanzia per gli assistiti.
I membri di ogni commissione o comitato saranno scelti dal Consiglio Direttivo tra persone anche estranee all’Associazione di comprovata competenza e capacità, nominando per ciascuna un presidente al quale affidare la responsabilità del progetto di lavoro.
Il Consiglio Direttivo determina finalità, tempi ed eventuali emolumenti per l’operato svolto dalle commissioni e dai comitati.
Articolo 18
Esercizio economico
L’esercizio economico dell’Associazione coincide con l’anno solare.
Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il tesoriere redige il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Ogni incombenza in materia economica ed amministrativa verrà assolta secondo le vigenti normative in merito.
L’Associazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 19
Scioglimento dell’Associazione
In caso di richiesta di estinzione dell’Associazione per i casi previsti dalla Legge, l’Assemblea nominerà entro un mese un liquidatore il quale provvederà alla chiusura del bilancio e al pagamento dei debiti sociali.
Il patrimonio rimanente sarà devoluto ad altri scopi che saranno in ogni caso diretti a finalità di pubblica utilità o ad ONLUS, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Nel caso non esistessero attività o passività alla chiusura del bilancio, i soci potranno evitare la procedura di liquidazione.
Articolo 20
Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo, ove manchi l’accordo dei due arbitri già nominati, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell’ordine degli Avvocati di Roma.
Gli arbitri decideranno in via irrituale e quindi come amichevoli compositori secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alle decisioni degli arbitri che sin d’ora riconoscono come espressione della loro stessa originaria volontà.
Articolo 21
Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge.
Roma 17.01.2001